Deliberata all'unanimità al CoCeR Interforze la proposta di modifica al regolamento di armonizzazione. In attesa dell'ufficialità dell'audizione delle rappresentanze militari dell'Interforze e delle sigle sindacali alle commissioni competenti di camera e senato, il Co.Ce.R. Interforze formalizza una proposta unanime per dare formale contributo alla tutela del personale del comparto difesa e sicurezza sulla delicata e combattuta questione pensionistica.
Da un’attenta disamina del documento approvato dal Consiglio dei Ministri è opportuno ed urgente proporre alle parti politiche e allo stesso Governo la modifica del Regolamento di armonizzazione emesso ai sensi dell’art. 24 comma 18 della cosiddetta Legge “Salva Italia”.
APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI Per i soggetti che maturano il requisito di accesso alla pensione anticipata entro il 31/12/2017 le penalizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, non devono trovare applicazione (Il resto dei dipendenti pubblici e privati che si trovano nella condizione c.d. di “lavoratori precoci”, possono accedere alla quiescenza ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater, del D.L. 206/2011 senza la previsione di alcuna “penalizzazione”). Risulta difficile giustificare il differente atteggiamento a secondo del provvedimento impegnato: a) se dichiarati in esubero dalla “spending review” si usa la normativa previgente fino al 2014; b) se la quiescenza è a richiesta di parte si applicano le penalizzazioni.
LIMITE ANAGRAFICO PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI. La proposta è volta ad armonizzare la disciplina generale a quella peculiare concernente le Forze armate. In particolare l’art. 24 comma 10 del DL 78/2010 prevede la penalizzazione di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua é elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due. Ciò considerato il limite di età di 65 anni vigente per il pubblico impiego (in sostanza la penalizzazione opererebbe a cominciare da coloro che cessano dal servizio oltre 3 anni prima del limite di età). Analogamente, per il personale militare le penalizzazioni dovrebbero operare a partire da coloro che cessano prima del 57° anno di età (e quindi a più di 3 anni dal limite ordinamentale di 60 anni con riferimento al personale non dirigente e non direttivo). Peraltro si reputa che le citate penalizzazioni non andrebbero applicate nei confronti di coloro che accedono allo scivolo a 5 anni dal limite di età proprio per evitare che detto istituto non sia più considerato appetibile dal personale con inevitabili ripercussioni sul processo di riduzione delle consistenze di personale militare;
ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA Previsione dell’accesso alla quiescenza anche attraverso il requisito della quota (età anagrafica + anzianità contributiva) affiancato ai criteri già indicati all'art. 4 comma 2. Si propone di fissare delle quote totali senza fare riferimento al valore singolo dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica. In tal senso si suggerisce l’adozione delle quote: - 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni ovvero quota “96” per il triennio 2013-2015, - 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni ovvero quota “97” per il triennio 2016-2018, - 59 anni comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita [...omissis...] requisito contributivo non inferiore a 40 anni ovvero quota “98” per il triennio 2019-2020. - a decorrere dal 1 gennaio 2021 si applica l'incremento per la speranza di vita. La ratio della proposta risiede nella necessità di un sistema flessibile che consenta il pensionamento del personale che abbia maturato una notevole anzianità contributiva a fronte di un’età anagrafica che altrimenti non permetterebbe la pensione anticipata.
La proposta punta ad agevolare la fuoriuscita di chi entrato molto presto nel mondo del lavoro si trovi ad aver acquisito una notevole anzianità di servizio in aggiunta alle supervalutazioni maturate ovvero in riferimento alla norma transitoria per quel concerne la pensione anticipata prevista dal regolamento abbassare il requisito anagrafico da: - da 58 a 55 anni (lettera A); - da 58 a 56 anni (lettera B); - da 59 a 57 anni (lettera C).
I nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 3 mesi) potrebbero consentire l’applicazione dello scivolo di cui all’art. 2229 del COM soltanto ad un numero limitato di casi. E’ quindi verosimile che l’entità di personale ammesso allo scivolo non raggiunga i contingenti di legge fissati dall’art. 2230 del COM con inevitabili impatti sul processo di trasformazione e riduzione del personale militare. Pertanto si potrebbe prescindere dalla maturazione del requisito dei 42 anni e 3 mesi e considerare il requisito previgente per coloro che accedono all’istituto dello scivolo.
La proposta è finalizzata ad armonizzare il nuovo disegno normativo in materia pensionistica al particolare processo di riduzione del settore “personale” delle Forze armate (Ddl 3271).
IN BUONA SOSTANZA
1. NON APPLICAZIONE DELLE OPENALIZZAZIONI PER I SOGGETTI CHE MATURANO IL REQUISITO DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA ENTRO IL 31.12.2017 PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA. (il resto dei dipendenti pubblici e privati che si trovano nella condizione c.d. di “lavoratori precoci”, la normativa vigente in tema di pensione anticipata -combinato disposto dell’art. 24 co. 10 del decreto “Salva Italia” e dell’art. 6 co. 2.quater del D.L. n.216/2011- prevede la non applicazione delle “penalizzazioni”).
2. RIMODULARE L’ETÀ ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO PER LE C.D. “PENALIZZAZIONI” DA 59 A 57 ANNI A DECORRERE DAL 01.01.2019, ANCHE AL FINE DI ARMONIZZARE DETTO LIMITE CON I 5 ANNI DELLA C.D. “SUPERVALUTAZIONE”;
3. IN RIFERIMENTO ALLA NORMA TRANSITORIA PER QUEL CHE CONCERNE LA PENSIONE ANTICIPATA PREVISTA DALL’ART. 4 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO È NECESSARIO ABBASSARE IL REQUISITO ANAGRAFICO DA: 58 A 55 ANNI (LETTERA A), DA 58 A 56 ANNI (LETTERA B) . DA 59 A 57 ANNI (LETTERA C),
RESTA PACIFICO CHE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL GOVERNO BISOGNERA’ RIMODULARE IN AUMENTO I REQUISITI CONTRIBUTIVI IN RELAZIONE AGLI ANNI ANAGRAFICI IN DIMINUZIONE (3 ANNI IN MENO DI ETA’ 3 ANNI IN PIU’ DI CONTRIBUZIONE).