A metà novembre il Co.I.R. Vittorio Veneto con delibera ha rifatto un ulteriore appello alla questione del Ruolo Speciale degli ufficiali. Anche il Ruolo Ufficiali, in un momento di riordino delle carriere fatto come i moti carbonari dallo Stato Maggiore Difesa, ha lacune da sanare sull'identità di chi indossa gli alamari.
Il 15 novembre a Padova, con delibera numero 144 del verbale numero 72, Il Consiglio Intermedio di Rappresentanza del Comando Interregionale Vittorio Veneto ha ripreso la questione degli ufficiali del ruolo speciale. In questo momento "caldo" sul riordino dei ruoli è bene tener conto di quanto esprime in una attenta espressione assembleare il CoIR del Nord Est. Il CoIR fà riferimento a quanto già espresso da questo Co.I.R. con delibere n. 18/XI del 10.08.2012, n. 31/XI del 28.09.2012, n. 52/XI del 18.01.2013 e n. 74/XI del 22.03.2013, che richiamano integralmente nella premessa. Si tiene in considerazione che nonostante le plurime segnalazioni della stragrande maggioranza degli organismi (di base, intermedi e centrale) di rappresentanza, almeno dal 1999, con varie delibere sulla problematica, si continua ad assistere alla totale stasi dell’Istituzione per risolverla, circostanza che induce a ritenere vi siano precise volontà che si oppongono all’eliminazione di questa utile discriminazione che assicura risultati operativi e la funzionalità dell’Amministrazione in gran parte dei reparti dislocati sul territorio nazionale. fanno riferimento al fatto che il Comandante Generale dell’Arma, sig. Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, durante un incontro nei giorni scorsi alla Scuola Ufficiali con i frequentatori del 6° Corso di aggiornamento professionale per ufficiali del ruolo speciale, avrebbe riferito che in merito allo stato attuale non si potrebbe fare alcunché per: - ragioni di carattere economico; questioni connesse con i riordini degli altri ruoli; necessità di coordinamento a livello interforze. il CoIR Vittorio veneto rileva in tre passi : 1. le asserite ragioni di carattere economico non hanno impedito, finora, di far fronte ad altre spese ben più gravose, come per esempio quelle che l’Amministrazione sostiene annualmente (da vent’anni in un caso e da alcuni nell’altro) per: · i corsi di perfezionamento per ufficiali allievi del ruolo normale (l’anno in più, oltre ai due di Accademia Militare a Modena come allievi ufficiali e i due alla Scuola Ufficiali come ufficiali allievi dei corsi di Applicazione, ora previsti dall’art. 734 D.Lgs. 66/2010); . il terzo anno di corso per i frequentatori della Scuola Marescialli; nonostante le attuali disposizioni del Codice dell’ordinamento militare o del Regolamento collegato (D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010), non li prevedano (né sembra vi fossero norme d legge che li prevedevano prima del 2010). Tant’è vero che, anzi, con lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e) , 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244” approvato in data 08.08.2013 dal Consiglio dei ministri, si proporrebbe – tra l’altro – la modifica agli artt. 734, 735 e 771 D.Lgs. 66/2010 (si vedano l’art. 7 comma 1 lett. o) e p) e l’art. 8 comma 1 lett. c) del citato Schema di decreto legislativo) proprio per prevedere esplicitamente il Corso di Perfezionamento e il terzo anno alla Scuola Marescialli, circostanza che: - da un lato, evidenzia come le risorse economiche, quando vi sia una certa volontà, non siano mancate né scarseggino; - dall’altro, potrebbe indurre a chiedersi in che modo siano state giustificate tali spese finora (e se la Corte dei Conti abbia mai eccepito qualcosa in merito), mancando una chiara copertura normativa, tanto che oggi la si vorrebbe introdurre esplicitamente nel Codice; 2. non risultano obiettive ragioni che coinvolgano le altre categorie di personale per eliminare una palese discriminazione tra militari che svolgono le medesime funzioni (a differenza di quanto avviene nelle altre Forze Armate), ma distinti solo per il diverso iter di reclutamento e formativo di base, e per le quali eventuali provvedimenti debbano inquadrarsi (e quindi esserne condizionati) in una complessiva revisione dei ruoli, a meno che qualcuno non pensi di voler estendere tale modello anche alle altre categorie, anziché eliminarlo da quello degli ufficiali dell’Arma; 3. analogamente, appaiono pretestuose le necessità di coordinamento interforze, atteso che: - per le forze di polizia ad ordinamento civile, i ruoli speciali, sebbene astrattamente previsti, non sono mai stati alimentati e già da anni vi sono precisi disegni di legge finalizzati ad eliminarli; - le altre forze armate (ove il ruolo speciale degli ufficiali era previsto fin dal 1955 e gli incarichi e funzioni espletate sono affatto diversificate tra i due ruoli): a) hanno da sempre conosciuto un’Arma dei Carabinieri con il ruolo unico degli ufficiali, mentre solo dal 1993 (dopo circa 40 anni) è stata introdotta la differenziazione discriminante; b) non sembra abbiano eccepito particolari necessità di coordinamento a fronte di numerose altre modifiche normative incidenti sui ruoli (come le modifiche introdotte nel 2000 con i decreti legislativi 297 e 298, ovvero le modifiche agli artt. 1097, 1229 e 1234 D.Lgs. 66/2010 sugli avanzamenti dei soli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri introdotti con D.Lgs. 20/2012). il CoIR Vittorio Veneto osserva che ai primi di febbraio scorso, nell’ambito del Gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche relative alle dinamiche di carriera degli ufficiali del Ruolo Speciale e l’individuazione di possibili soluzioni, era stata richiesta una serie di atti e documenti necessari per avere elementi oggettivi di valutazione al fine di potersi confrontare con l’Amministrazione in merito, senza aver avuto finora alcun cenno di riscontro. Considerando l’atteggiamento e volontà palesate finora sulla problematica dai vertici dell’Istituzione; la particolare convenienza emersa dall’avere la disponibilità di motivati ufficiali che, per molti più anni rispetto a quelli del ruolo normale (essendo operativi fin dal grado di sottotenente e permanendo un anno in più nel grado di tenente, 3 anni in più da capitano e 2 da tenente colonnello) e a costi decisamente minori, assicurano una solida e ampia base (circa il 40% degli ufficiali dell’Istituzione) di “manovalanza qualificata a basso costo” (avendo limitatissime possibilità di accesso alla dirigenza, peraltro molto contenuta anche nel tempo per ragioni anagrafiche e di profilo di carriera); le citate modifiche proposte al Codice dell’ordinamento militare in tema di formazione di base degli ufficiali e dei marescialli; le note problematiche di contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica; non può escludersi che l’attuale distinzione in ruoli, che oggi riguarda i soli ufficiali, un prossimo domani possa essere estesa alle altre categorie, se non altro per i risparmi che si otterrebbero facendo ricoprire incarichi analoghi a quelli assolti ora agli stessi, ma con una massa cospicua di militari con grado meno elevato (e quindi parametro stipendiale minore) e per periodi di tempo protratti (altre opportunità di nuove maestranze qualificate a basso costo). Il CoIR ritenendo che in mancanza di obiettivi elementi di differenziazione (oggi del tutto carenti), che facciano perno sulla diversità effettiva di incarichi, responsabilità e mobilità, legislativamente previste, l’attuale distinzione in ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma costituisca solo una gravissima discriminazione (e, cosa ancor più grave, marcatamente contrastante con basilari principi costituzionali e comunitari) di profili di carriera, basata sulla sola provenienza e formazione di base (che peraltro non aveva costituito elemento di pregiudizio alcuno finora, atteso che nel ruolo normale vi sono tuttora numerosi ufficiali provenienti dai corsi applicativi antecedenti al 1993) e avulsa da qualsiasi logica meritocratica, con allarmante pericolo che tale precedente possa estendersi alle altre categorie di personale, delibera di rinnovare l’interessamento urgente del Co.Ce.R. affinché, tenuto anche conto del citato schema di decreto legislativo all’esame, il suo Presidente e l’organismo centrale tutto valutino la possibilità di adoperarsi efficacemente per - sollecitare gli atti e documenti richiesti a suo tempo dal citato gruppo di lavoro, onde consentirgli di formulare utili proposte in merito sulla base di comuni dati oggettivi - in ogni caso, sanare le gravissime situazioni discriminatorie evidenziate nel senso auspicato con le delibere sopra citate, scongiurando che simile aberrazione possa estendersi alle altre categorie di personale. La delibera è consultabile nell'area dedicata alla rappresentanza militare / CoIR / CoIR Vittorio Veneto sul portale leonardo in rete intranet Arma dei Carabinieri.