1. IL CERTIFICATO MEDICO LO CONSEGNO AL REPARTO CON O SENZA DIAGNOSI?

Qualche giorno or sono mi sono ammalato e il mio Comandante di stazione mi ha detto che devo dargli il certificato medico con diagnosi e prognosi da mandare all’infermeria competente. Altri colleghi mi hanno detto che invece devo provvedervi io perché c’è la privacy, altri colleghi ancora mi hanno detto che non devo mandare la diagnosi. Potrei avere una risposta certa su cosa devo fare?

Caro Collega, l’articolo 748 del T.U.R.O.M (D.P.R.90/2010 e successive modifiche), prevede, al comma 2, che: ”…Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste… venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego.” Per “competente organo della sanità militare” si intende l’Infermeria presidiaria dell’Arma (nel tuo caso la competenza è quella dell’Infermeria presidiaria, costituita presso il Comando Legione). Per completa e doverosa informazione si deve precisare che il Comandante della Stazione non ha fornito una indicazione errata ma incompleta. Difatti il Comando Legione (con apposita circolare emanata nel 2008) ha fornito, a suo tempo, indicazioni (tuttora valide), sulle modalità di invio del certificato medico con diagnosi e prognosi, nel rispetto della Privacy, consentendo al militare di potersi avvalere per la trasmissione del Comando Stazione della certificazione in parola. In questo caso il certificato dal militare interessato o proprio famigliare, deve essere consegnato in busta chiusa indirizzata all’Infermeria competente. Per quanto concerne la trasmissione telematica dei certificati medici on line si evidenzia che: – Le certificazioni rilasciate al personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco devono essere tuttora prodotte dal medico su supporto cartaceo, consegnato all’interessato che quindi deve provvedere alle ulteriori incombenze di trasmissione (art.7 comma 2 D.L.179 del 18/10/2012, convertito con legge n.221 del 17/12/2012); – L’art.748 comma 2 del T.U.R.O.M. precisa pure che: “…Le modalità per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali,…”. Attendiamo fiduciosi il Decreto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: T.U.R.O.M.
Art. 748 Comunicazioni dei militari
1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. (210)
2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (211)
3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato. (212)

19/01/2013

2. USO DEL TELEFONO CELLULARE DURANTE IL SERVIZIO DI PATTUGLIA

Mi è stato fatti rilevare da un superiore che io, a bordo di autovettura istituzionale, stavo conversando al telefono cellulare, riferendomi che ciò non era possibile perché dobbiamo “fungere da esempio” per gli altri cittadini, ai quali nulla si può contestare se non siamo noi per primi ad osservare le Leggi. In linea di principio sono d’accordo, ma nello specifico non credo che avesse ragione il superiore.

Caro collega, è giusto far osservare le Leggi ai cittadini e per primi noi dobbiamo fungere da esempio, ma quanto detto dal superiore non corrisponde a verità. Infatti, quando ti trovi a bordo del veicolo privato, anche tu (come tutti) devi soggiacere ai dettami del Codice della Strada, ma quando sei alla guida del veicolo istituzionale non è proprio così. Infatti, del divieto di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore, sono esentati, tra gli altri, i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all’articolo 138 C.d.S, oltre a quelli di Polizia e di quelli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

02/09/2012

3. SERVIZIO DI CORRIERE. DOPPIO AUTISTA E RIPOSO GIORNALIERO?

Mi capita spesso di prestare servizio come “corriere”, a bordo di un vetusto Fiat Ducato privo di aria condizionata (immagina d’estate…) e, con tutti gli uffici, anche legionali, da raggiungere, il servizio si protrae anche per dodici / tredici ore continuative, fatta salva una breve pausa per consumare un pasto frugale. Ma per noi militari non esistono il doppio autista ed il riposo dopo nove ore di servizio, così come per gli autotrasportatori?

Purtroppo la problematica che mi rappresenti è ben comune oltre ogni tua immaginazione. Difatti, si tende ad utilizzare un solo militare per turni anche molto lunghi, al solo fine di non sguarnire il Reparto e di garantire, comunque, una presenza sul territorio dei servizi esterni dei vari Comandi. Nello specifico debbo dire che il periodo di riposo è obbligatorio per una serie di conducenti dei determinati veicoli, così come statuito dal Regolamento CE 561/2006; tale norma, però, prevede anche delle esenzioni. Infatti, non sono soggetti alla disciplina dei periodi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, tra gli altri, i veicoli che sono adibiti sotto la responsabilità di Protezione Civile, Forze Armate, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine nell’ambito delle proprie funzioni. Ne consegue, quindi, che rientra nel rispetto delle norme utilizzare un solo militare anche per servizi che si protraggono anche ben oltre le dieci ore.

25/08/2012

4. DA COMANDANTE INTERINALE, NEL PERIODO DI COMANDO, SONO SEMPRE REPERIBILE?

Sono un Maresciallo dell’Arma che, per ragioni di servizio, svolge le funzioni di “Comandante Interinale” nel Reparto presso cui presta servizio, allorquando il titolare è, ovviamente, assente. In considerazione del fatto che non ho i benefici propri del Comandante titolare (alloggio di servizio, utenza telefonica di servizio, indennità di Comando), durante il periodo di comando debbo per forza essere sempre reperibile?

Caro collega, la tua domanda spazia su diversi argomenti benché la risposta finale debba per forza di cose essere univoca. Comincio col rispondere che la “reperibilità” nel senso stretto (quella trascritta sul memoriale del servizio per intenderci) consiste in una somma corrisposta dalla competente Prefettura per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica” (si pensi ad un omicidio e non già ad un intervento per viabilità in caso di sinistro stradale con soli danni ai mezzi o feriti lievi). Per quanto riguarda la “reperibilità” intesa dalla nostra scala gerarchica, nel caso del Comandante Interinale, alcuna norma obbliga ad essere sempre rintracciabili, salvo quando non espressamente comandati per questo tipo di servizio, perché:
1. risiedendo nell’abitazione di proprietà (o per la quale si versa regolare pigione), essa è, de facto, domicilio privato inviolabile “salvo che nei casi e nei modi previsti dalle Leggi” (cfr. Costituzione della Repubblica). Pertanto, alcuno potrà venire a cercarti dentro casa per verificare la tua presenza, salvo che nel caso di commissione di reati… ;
2. l’utenza telefonica IN CONVENZIONE (che molti nostri superiori definiscono di servizio…) è, per l’appunto, esistente in virtù di una convenzione tra Telecom Italia Mobile e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Ora se è vero che essa favorisce noi militari per le comunicazioni telefoniche, è altrettanto vero che ne ha tratto giovamento anche la Tim, essendosi inserita in un mercato che conta diverse migliaia di utenze telefoniche;
3. proprio perché in convenzione, la SIM card dell’utenza telefonica con il prefisso 331 (oppure 338 per i nuovi colleghi), può essere restituita in qualsiasi momento dall’interessato alla Tim, senza che alcuno possa obiettare alcunché e, quando il militare ne è in possesso, nulla vieta che detta SIM venga inserita in un telefono cellulare che non sarà mai acceso;
4. il contratto di lavoro prevede espressamente che l’orario giornaliero di servizio è fissato in sei ore lavorative, salvo casi di forza maggiore non altrimenti fronteggiabili, per cui, in assenza di servizio di “reperibilità” espressamente comandato, non si può essere considerati a disposizione per le rimanenti diciotto ore giornaliere. Questo anche perché, verificandosi questa condizione le diciotto ore eccedenti le sei di servizio giornaliero, dovrebbero essere conteggiate o come “reperibilità” oppure essere retribuite con diciotto ore di straordinario giornaliero, talché ben potrebbe configurarsi l’ipotesi di reato di “truffa” in assenza di reali motivazioni che giustifichino la pronta disponibilità al servizio;
5. d’altronde, anche i Comandanti di Stazione che beneficiano dell’alloggio di servizio non possono essere considerati permanentemente in servizio. Essi, infatti, al di fuori del servizio giornaliero di sei ore, non devono rinchiudersi all’interno dell’alloggio senza mai uscire, in attesa di una chiamata in servizio, poiché l’alloggio viene concesso con atto a firma del Comandante la Legione Carabinieri e non da un Tribunale della Repubblica che, contestualmente all’abitazione, stabilisce la misura cautelare degli arresti domiciliari…
In conclusione, per quanto riguarda il tuo caso che di certo interessa molti altri colleghi nelle stesse condizioni, la “reperibilità” in senso stretto è quella disponibilità che il militare deve prestare a fronte della corresponsione di un’indennità perché espressamente comandato, allorquando si verifichino gravi problemi di ordine e sicurezza pubblica. Il militare reperibile dovrà raggiungere la sede di servizio entro e non oltre un’ora dal momento della chiamata e, qualora privo di utenza telefonica fissa o mobile, farà in modo di essere rintracciato (anche alloggiando in Caserma) qualora si verifichino le condizioni chieste.
Infine, ritengo doveroso aggiungere che, anche in assenza di regole scritte e secondo coscienza del Comandante Interinale, sarebbe comunque certamente gradita ai collaboratori una disponibilità di questi quando il servizio di quel Reparto venga, a titolo di esempio, svolto in ore notturne, anche in assenza di una specifica “reperibilità” di chi esercita il comando seppur per un breve periodo.

28/07/2012

5. COME CARABINIERE POSSO ESSERE SOCIO DI MINORANZA DI UNA SOCIETÀ S.R.L.?

Gentile Collega, Mi è stato proposto l’incarico di Socio di Minoranza in una Società A Responsabilità Limitata. Esercitando il servizio con il grado di Appuntato Scelto nell’arma dei Carabinieri, mi è sorto più di qualche dubbio in ordine alla possibilità o meno di poter aderire alla richiesta formulatami. In altre parole: posso svolgere un’attività retribuita, pur essendo Appuntato nei Carabinieri?

Caro collega, la domanda che poni è un quesito che riguarda, da vicino, molti altri militari. Infatti, con l’evoluzione della società, anche militare, non è raro sentirsi porre il quesito che tu hai posto, anche in considerazione dell’elevazione del tono culturale di ogni militare dell’Arma dei Carabinieri. Preliminarmente, vi è da dire che la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. Ne consegue, quindi, che l’essere meramente socio, di maggioranza o di minoranza, che non comporti una carica societaria di responsabilità (presidente del C.d.A., Procuratore, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, etc.) è sempre consentita previa idonea comunicazione al Comando di Corpo da cui il militare dipende. Nello specifico, al fine di cercare di chiarire in maniera corretta la domanda formulata, ti posso dire che ai sensi e per gli effetti ex art. 895 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), che ha raccolto in un solo testo la miriade di circolari, disposizioni e quant’altro esistente in precedenza, eliminando, quindi, interpretazioni pretestuose e certamente personali, è indicato che sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, comunque svolte al di fuori dell’orario di servizio per non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare, inerenti:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Si noti bene: si parla di compensi e, pertanto, si tratta di incarichi saltuari che non hanno una continuità prestabilita nel tempo.
Al successivo articolo 896, invece, viene indicato che i militari non possono svolgere incarichi retribuiti (che hanno, quindi, una durata nel tempo e che si svolgono con cadenza temporale prestabilita) che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

22/07/2012

6. IL CERTIFICATO MEDICO, IN CASO DI MALATTIA FUORI SEDE, A CHI DEVO MANDARLO?

Quando un carabiniere è autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio e si ammala, per la consegna del certificato medico, volevo sapere se va presentato alla Stazione Carabinieri dove risiede oppure può essere trasmesso a mezzo fax o per posta elettronica alla stazione dove presta servizio?

Il certificato medico deve essere presentato ove si presta servizio. Il militare ammalato avverte il proprio Comando telefonicamente, riservandosi di portare o trasmettere successivamente detto certificato. Si ricorda che l’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 prevede che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica, a condizione che detti atti siano sottoscritti mediante la firma digitale, ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico.

12/07/2012

7. RITARDO NELL’AVANZAMENTO DEL GRADO. MA QUANDO I DECRETI, È UN ANNO…

Attendo da oltre un anno l’avanzamento ad appuntato e sono ancora scelto nonostante non ho avuto punizione o altro che mi debba aver fermato il grado. Cosa devo attendere? Non mi promuovono più?

I decreti che stabiliscono a livello ministeriale l’avanzamento del grado sono in forte ritardo per tutti. Carabiniere, Carabiniere Scelto, Appuntato, etc… Era stato dato come indicazione il mese di giugno 2012 per sanare tutti i decreti di avanzamento e poi si mette in moto la macchina delle spettanze arretrate a seconda del grado. Una volta avuti i decreti e quindi le relative notifiche di avanzamento, a seconda se l’avanzamento sia nel 2010 o nel 2011 ci saranno le spettanze. Se l’avanzamento è maturato nel 2010, significa che è fuori dall’Una Tantum e quindi regolarmente si attiverà l’iter per il pagamento arretrati grado che orientativamente dovrebbe sanarsi entro fine 2012. Se invece l’avanzamento è nel 2011, quindi nell’Una Tantum 2011-2013, ci saranno le spettanze sotto la voce UNA TANTUM SCATTO GRADO che saranno sullo statino in tempi più brevi a coloro che hanno maturato nel 2010, perché a questi ultimi già quantificato e stabilito nell’Una Tantum. Questi ritardi sono dovuti al fatto che in occasione del blocco stipendiale dell’impiego pubblico a livello ministeriale si fermarono tutti gli iter procedurali per avanzamenti perché fino all’ultimo l’orientamento era quello di bloccare tutto oltre che per il pubblico impiego anche per le forze di polizia, poi ci fu in extremis il decreto di stanziamento straordinario Una Tantum che sanò la situazione economica a nostra tutela grazie alle attività della rappresentanza facendo valere la nostra specificità ottenuta con decreto nel 2010. Comunque a breve dovremmo avere ulteriore conferma per i decreti e sarà data adeguata informazione, come solito, a tutti.

24/06/2012

8. UNA TANTUM… ASSEGNI DI FUNZIONE E SCATTO DEL GRADO. MA SULLO STATINO…

Ho percepito l’arretrato dell’assegno di funzione nel mese di aprile 2012. L’arretrato si riferiva a tutto l’anno 2011. Non capisco però perché non lo vedo mese per mese sullo statino paga. Ma lo dovrò percepire come arretrato un’altra volta?

L’UNA TANTUM è stato uno stanziamento straordinario del Governo nel 2010 che a seguito del blocco del tetto stipendiale per l’impiego pubblico per il triennio 2011-2013 della Legge Brunetta, serviva a sanare l’eventuale blocco di indennità, avanzamenti e scatti grado di tutto il comparto difesa e sicurezza. A seguito di ciò la corresponsione degli emolumenti spettanti avviene sempre come arretrato a seguito della maturazione annua delle relative spettanze. Cioè, ho fatto tutto l’anno 2011 e ho maturato a febbraio 2011 l’assegno di funzione, bene a fine anno 2011 ho maturato l’arretrato per l’assegno di funzione spettante da febbraio a dicembre 2011. L’arretrato è stato preso nel primo quatrimestre del 2012 sempre come arretrato spettanze anno precedente. Stessa procedura avverrà per il 2012, dove in questo caso maturerai da gennaio a dicembre 2012 e agli inizi del 2013 percepirai tutto l’anno 2012 come arretrato spettanze assegno di funzione, e come hai visto sullo statino paga, viene fuori una nuova dicitura UNA TANTUM ASSEGNO DI FUNZIONE. Sullo statino paga non lo vedrai mese per mese sino al termine dello stanziamento UNA TANTUM 2011-2013. Tra l’altro questo stanziamento straordinario non è pensionabile nella sua totalità ed oltre a tale penalizzazione economica, la preoccupazione più grande su cui si sta lavorando anche come rappresentanza militare a livello nazionale è la copertura dei fondi per l’anno 2012 che ad oggi ammonta solo al 40% e per il 2013 è quasi a zero. Ciò significa che c’è tanto da lavorare prima di tutto per garantire la copertura che dovrebbe essere sanata da recupero somme provenienti dalla razionalizzazione delle spese già in atto a livello interministeriale.

24/06/2012

9. COSTI ELEVATI IN BOLLETTA TIM CARABINIERI IN CONVENZIONE

Volevo avere maggiore assistenza in merito alle problematiche in cui mi sono imbattuto per i costi spropositati della bolletta tim in convenzione carabinieri per l’utenza 33136. Nello specifico vorrei sapere come mi devo comportare per segnalare una incongruenza tra il consumo da me effettuato e il costo da corrispondere che visualizzo nell’area intranet dedicata alla convenzione tim con utenza in convenzione.

Gentile collega, innanzitutto, ogni Carabiniere che ha attivato la convenzione tramite portale Intranet nell’area dedicata alla convenzione Telecom, accessibile anche dal MY SITE personale, deve sempre verificare i consumi accedendo alla stessa area dedicata dove fu attivata la SIM o anche la navigazione Internet in convenzione a 9 euro per 5 giga di navigazione. Infatti dopo aver inserito i dati personali di accesso richiesti si giunge alla schermata dove sulla sinistra si trova un elenco di link che permettono di interagire per modificare i propri dati o lo stato dell’attivazione. Tra questi link vi è “rendiconto e traffico”. Cliccando su quest’ultima si accede su una schermata che ci visualizza tutti i dati di consumo di nostro interesse. Su questa schermata si devono verificare i consumi e le eventuali incongruenze che emergono (pacchetti a pagamento e non conteggiati come convenzione flat a 5 giga per 9 euro mensili, o consumi telefonici non corrispondenti). A questo punto si attiva una contestazione mediante l’accesso nei link in alto a sinistra soto il riquadro ASSISTENZA. Da qui si apre una comunicazione con Telecom segnalando un problema che dovrai dettagliare. Risulterà una contestazione in atto che Telecom dovrà verificare. Per ricevere esito a tele comunicazioni si dovrà sempre rientrare in questa area e notare eventuali comunicazioni in rosso sulla schermata o entrando nuovamente nell’area ASSISTENZA nei link relativi. Il consiglio è sempre quello di prima di tutto verificare il reale problelma nei consumi, stampando il file consumi analizzandolo nel dettaglio, contattare il numero verde 800846900 e accertarsi delel eventuali incongruenze. Fatto ciò si apre una segnalazione nell’area ASSISTENZA, come specificato sopra. Attenzione perché se non si verificano i consumi nell’area dedicata e dallo statino paga non hanno detratto nessun consumo del bimestre ci si può trovare in un una condizione di morosità con conseguente blocco della SIM. In pratica, a me questo mese non hanno detratto nulla perché la mia bolletta da pagare è di un importo superiore ai 450 euro. Nell’area dedicata mi trovo una comunicazione in rosso che mi dice che devo fare un bonifico dell’equivalente importo ad un conto corrente che mi indica Telecom e se non provvedo come indicato mi bloccheranno la SIM 33136. È ovvio che se non mi curo di seguire i tempi di pagamento sullo statino e ne entro nell’area Telecom sul MY SITE a verificare i costi, mi posso trovare in questa condizione di blocco SIM. Per coloro che aprono l’eventuale contestazione in tempi utili non viene bloccata la SIM, perché, magari la Telecom prende atto dalla segnalazione che i consumi di navigazione sono stati addebitati come se non fosse stata attivata la convenzione dei 5 giga a 9 euro, e invece è stata attivata. In questo caso Telecom prende atto della segnalazione, attesta sulla schermata una attivazione di contestazione e non blocca la SIM. Sino al momento in cui Telecom non avrà chiarito la segnalazione, intanto al collega non vengono detratti i consumi effettivi. Il collega dovrà sempre seguire l’iter e le comunicazioni eventuali sulla schermata nell’area dedicata, perché una volta risolta la questione Telecom in rosso comunicherà sulla videata che vi è un importo da pagare con bonifico e gli estremi di pagamento per sanare il tutto. Comunque in aggiunta a tutto ciò, una volta che tutta la procedura di segnalazione è stata attivata, si possono contattare i delegati CoCeR i quali mediante la email del segretario APS PITZIANTI Gianni, elfone67@gmail.com, in parallelo interagiscono direttamente con l’Ufficio Sistemi Telematici del Comando Generale che seguono le attivazioni SIM in convenzione e l’eventuale supporto di competenza arma.

26/10/2011

10. RISCATTO DEGLI ANNI LAVORATIVI AI FINI DELLA BUONA USCITA

Ho fatto il riscatto degli anni lavorativi dopo i primi cinque anni lavorativi e volevo sapere se conviene proseguire a riscattarli ancora per poter maturare sino ai 5 anni totali per incrementare il tetto pensionistico. Conviene ancora farlo?

Gentile collega, per risponderti bisogna tener presente che con le nuove disposizioni normative si è creato uno spartiacque tra il periodo espletato fino al 31 dicembre 2010 e quello dopo tale data: per il primo il computo della buonuscita sarà fatto con il vecchio sistema TFS (computo dell’intero periodo prendendo a riferimento l’ultimo trattamento stipendiale all’atto del congedo), mentre il nuovo sarà fatto con il computo TFR (meno conveniente in quanto si tratta di un accantonamento rivalutato nel tempo, ma comunque si tratta pur sempre di una forma di risparmio), ma sempre in regime di TFS (nel senso che non si possono chiedere anticipi). I periodi di contributi versati fino al 31 dicembre 2010 e le maggiorazioni sul servizio richieste (comunemente chiamati riscatti) anche successivamente, ma riferite a quel periodo, vanno quindi calcolate col vecchio sistema, le altre con il nuovo. Ciò premesso tocca a te valutare la convenienza o meno di riscattare.

20/04/2012

11. SU FACEBOOK CI SONO PROBLEMI PER NOI CARABINIERI

Sono un appassionato del web e seguo con molto interesse i social network, in particolare su face book. Ho trovato anche dei gruppi interessanti dedicati alle informazioni per noi carabinieri che consentono un interessante scambio di considerazioni ed esperienze che mi stanno entusiasmando per il positivo approccio fra colleghi nel ritrovarci da tutta Italia e non solo in una rispettosa condivisione del nostro ruolo. Da un po’ di tempo ci sono colleghi che mi dicono che devo stare attento perché posso subire sanzioni per quello che dico e che non potrei stare su facebook perché sono un carabiniere? Vorrei conoscere il vostro parere e se potete darmi qualche riferimento se esistono sull’argomento.

Caro collega, mi fa piacere che ci poni questo quesito, proprio perché è importante chiarire un po’ di cose sui social network e sulla nostra posizione nella relazione con essi considerando il nostro ruolo istituzionale. Purtroppo anche fra noi colleghi esistono interessi e secondi fini dati dalle opportunità dei singoli che magari voglio screditare l’una o l’altra iniziativa a tutela dei propri interessi e delle proprie opportunità parlando, senza conoscenze e competenze sull’argomento. Anche io sono un appassionato della comunicazione, del coinvolgimento, del confronto tutto finalizzato a costruire concreti miglioramenti della nostra attività di rappresentanza militare con un sempre maggiore reale contatto tra il personale e i rappresentanti che pongono in essere iniziative per gli interessi collettivi, tralasciando per principio interessi personali. Sui social network, come su Facebook, ho sempre spiegato ai colleghi che bisogna considerarsi come in una piazza pubblica e con un profilo noto a tutti. A differenza delle chat, Facebook è un “social” dove la propria identità è trasparente e visibile per tutti. In una piazza pubblica, anche se non in divisa, siamo conosciuti per essere uomini dello stato e operatori di sicurezza sul territorio nazionale. Considerato ciò è doveroso avere un comportamento come un normale cittadino, ma in particolare, non ci si puo’ assolutamente permettere di assumere atteggiamenti che possano essere oggetto di contestazione nella normale vita quotidiana da Carabiniere. Non si può certo fare affermazioni pesanti contro lo Stato, ad esempio, o partecipare a “gruppi” che inneggiano o danno ad intendere ad attività che nella vita quotidiana, da Carabinieri, ne faremmo una attività di indagine o di prevenzione di eventuali reati che si potrebbero configurare. Non si possono pubblicare informazioni sul nostro servizio che potrebbero avere carattere riservato o che potrebbero essere oggetto di indagini e quindi con carattere di riservatezza e segreto. Non si possono pubblicare foto o video che riguardano il servizio o, in divisa, che possano mettere in difficoltà il nostro ruolo nello svolgimento del normale servizio, né commentare attività di servizio di cui vi sono ancora attività d’indagine in corso, come per esempio attività che hanno portato all’arresto di soggetti, ma le indagini non sono terminate, commentare, anche se per affetto e rispetto parlando di un suicidio, quando poi si è nel pieno delle indagini per verificarne e accertarne le cause. Diverso è pubblicare un link di un informazione che riguarda il servizio ma che proviene da organi di stampa o di informazione web, consapevoli che siano testate giornalistiche e non siti non autorizzati. Le relative mancanze, oltre all’aspetto disciplinare o penale, devono essere evitate in quanto possono mettere a rischio la stessa incolumità di noi Carabinieri nell’esercizio delle nostre funzioni, incidendo negativamente sulla nostra immagine e sulla credibilità che godiamo tra la gente. Ovvio che anche interagire con profili nascosti e assumere comportamenti contro il decoro e l’immagine dell’istituzione o contro il normale comportamento di un utente qualsiasi. Tra l’altro oltre ad aver sostenuto, da Carabiniere, da rappresentante militare e nelle iniziative di comunicazione e informazione anche sui social network tali ovvii concetti, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II reparto – SM Ufficio Operazioni si è espresso con circolare nr. 1104/43-1-1994 di protocollo datata 19 dicembre 2011, avente per oggetto “CONTEGNO E RISERVATEZZA DEI MILITARI NELLE RELAZIONI SOCIALI“. In tale circolare che richiama riferimenti normativi art. 1472 del codice dell’ordinamento militare; art. 713, 722, 725 e 732 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; art. 423 R.G.A e circolare 15886/7612-3 P del 23 marzo 2010, facendo un richiamo all’argomento in oggetto alla circolare e argomentando la relazioni di esso nella realtà dei social network. La circolare che, per gli appassionati dei social network, vi invito a leggere per conoscenza personale e competenza, onde evitare anche di farsi prendere dall’abituale argomentare di chi non avendone competenza strumentalizza per opportunità e ne fa sempre una questione del tipo… “sei un Carabiniere e il comando generale non ci permette di…” , e poi… nulla di reale, perché è solo un invito a mantenere determinati comportamenti e un ricordare che fa sempre bene.

20/12/2011

12. RICORSO PENSIONISTICO MANDOLESI

Colleghi del CoIR Podgora, nell’apprezzare le vostre iniziative che ho seguito con interesse in questi anni, sono tra quelli che ebbero modo di apprezzare il vostro studio sul tema delle pensioni e la relativa informazione sull’esistenza di un ricorso pensionistico a cui io ho aderito dopo aver consultato lo stesso avvocato. Ho preso atto in questi giorni di una positiva sentenza del TAR Lazio, ho letto l’esito e tutto ciò che interessava l’argomento sul sito internet del legale, ma in questi giorni ho ascoltato molte chiacchiere tra i colleghi da quelle che parlano di un adeguamento al retributivo esteso a tutto il personale e non solo ai ricorrenti, sino ad ascoltare colleghi che sostengono ancora la tesi che tutto ciò sia un percorso inutile. Fermo restando che non siete voi certo interessati a sponsorizzare l’una o l’altra soluzione, ma ritengo necessario per i colleghi poter avere maggiore chiarezza se ne siete in condizione, onde evitare sempre le stesse strumentalizzazioni di chi si esprime con sentenze frutto della propria interpretazione personale mirate a screditare l’una o l’altra iniziativa. A me interesserebbe poter sentire anche la vostra analisi sulla questione.

Proviamo a fare un riepilogo dei vari passaggi che hanno portato all’emanazione delle due ultime sentenze relative al ricorso pensioni. Con la Legge Dini del 1995, si è mutato il sistema per il calcolo della pensione futura, non più col sistema retributivo (più vantaggioso per il dipendente, che andava a percepire una pensione pari a circa l’85% dell’ultimo stipendio goduto in servizio), ma col sistema contributivo (meno vantaggioso, poiché si sarebbe percepito soltanto il 60/65% dell’ultima retribuzione). Per compensare questa forte riduzione del trattamento pensionistico futuro (pari, in media, a circa 450 euro mensili), lo stesso Legislatore ebbe a prevedere il sistema della previdenza integrativa/complementare, basata sulla costituzione dei Fondi pensione. Questo sistema, tuttavia, dal 1996 non è stato mai avviato. Per sbloccare questa situazione si decise di adire le vie legali: o si rientrava tutti nel sistema retributivo, visto che l’Amministrazione era stata inadempiente, o si chiedevano i danni prodotti. L’iniziativa è stata avviata nel 2008/09, con il deposito di vari ricorsi, decisi con sentenza. In questa pronuncia, il TAR, prendendo atto dell’impossibilità di decidere sulla domanda ripristinatoria/risarcitoria avanzata dal legale, ha comunque indicato una strada, quella del silenzio inadempimento, da percorrere in via preventiva. Nel 2010, è stata quindi avviata una seconda fase, alla quale non tutti i Colleghi che avevano aderito nel 2008/09 hanno partecipato, che ha portato alla notifica degli atti di diffida e messa in mora predisposti dal Legale incaricato. L’Amministrazione ha risposto in maniera insoddisfacente e l’avvocato ha depositato due ricorsi, oggi definiti con l’emanazione delle due ultime positive sentenze. Con queste pronunce, il TAR ha ritenuto illegittimo il comportamento delle Amministrazioni, per non avere queste avviato la previdenza complementare, e per questo le ha condannate anche al pagamento delle spese processuali. Da ultimo il Governo si appresta a varare la riforma delle pensioni, portando tutti i lavoratori nel sistema contributivo, però solo a far data dal 1° gennaio 2012. E per il periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, che succede? Secondo il legale, i ricorrenti potranno chiedere quello che chiedevano prima, ovvero di rientrare nel sistema retributivo o un risarcimento danni pari alla differenza tra quanto percepirebbero e quanto avrebbero diritto a percepire. Quindi la riforma Monti non ha fatto altro che confermare, indirettamente, il comportamento illegittimo tenuto dall’Amministrazione fino a questo momento.

19/12/2011

13. RIPOSI E RECUPERI RIPOSO DA POTER FRUIRE CUMULANDOLI INSIEME. MA QUANTI?

Quanti riposi o recuperi riposo posso accumulare? È vero che superati un tot di giorni diventa licenza e quindi vi è un limite ai riposi da cumulare?

Spesso succede che qualcuno usi una frase inappropriata sostenendo che “dopo tre riposi si supera il limite e quindi diventa licenza breve, quindi puoi cumulare solo due riposi.” NULLA DI PIÙ FALSO E INESATTO. Si possono recuperare più riposi e sotto certi aspetti senza un limite vero e proprio. Vediamo il perché. La Circolare nr. 137/35-117-6-2002 del 19 dicembre 2002 datata 19 dicembre 2003, a firma dell’allora Sottocapo di Stato Maggiore Gen.D. Borruso, sancisce definitivamente la possibilità di cumulo di più riposi esplicandone le modalità. Chiarendo i dubbi interpretativi, la circolare ribadisce che la materia dei riposi settimanali è disciplinata dalla Circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994 dell’Ufficio Ordinamento, in base alla quale: – il riposo settimanale deve essere programmato su base bisettimanale; – è possibile la concessione cumulativa del riposo relativo a due settimane consecutive; – il militare che abbia prestato servizio in occasione di festività infrasettimanali o che, per sopravvenute esigenze di servizio, non abbia potuto fruire del riposo settimanale spettante ha diritto al recupero del riposo, entro le 4 settimane successive, anche in abbinamento a quello della settimana in cui viene recuperato. Di conseguenza, prescindendo dal numero complessivo di giorni di assenza dal reparto, si deve considerare possibile la fruizione del riposo settimanale per la settimana in corso (o “accoppiato” tra due settimane consecutive), in aggiunta: – ai riposi per festività infrasettimanali; – ai riposi da recuperare entro 4 settimane, perché non fruiti per esigenze di servizio; – ai riposi compensativi, per un massimo di 3 gg. e fatte salve le prioritarie esigenze di servizio (Circolari n. 113/21-2-1991 in data 29 luglio 1994 e n. 113/21-10-3-1991 in data 22 aprile 1999 dell’Ufficio Legislazione); – alla licenza ordinaria o straordinaria. Dopo quanto esplicato nella circolare citata sembra oramai superato ogni dubbio sulla questione, specificando anche che sarà esigenza del reparto anche far recuperare i riposi non fruiti dal personale e le esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili che dovessero causare il diniego della richiesta del Carabiniere debbano sempre essere documentabili.

26/10/2011

14. VISITE FISCALI, RICORSO AL TAR VINTO

Volevo chiedervi delucidazioni sulle visite fiscali. Tempo fa’ ebbi modo di leggere proprio sul vostro CoiR Podgora News un interessante articolo che mi fece chiarezza sulla questione delle visite fiscali, orari di reperibilità etc. Ma ad oggi, scopro con rammarico che qualche collega è dovuto ricorrere al T.A.R. per ottenere giustizia in merito ad una sanzione disciplinare inflittagli in merito proprio al non rispetto dell’orario di reperibilità?

Collega, purtroppo, so di cosa parli e a cosa ti riferisci. Oltre che ti confermo che sul nostro CoIR Podgora News abbiamo fatto a suo tempo un approfondimento dettagliato e minuzioso sulla questione per fare chiarezza sulle eventuali errate interpretazioni e prevenire situazioni come quelle accadute e riferite nel ricorso al TAR. Devo anche dirti, mio malgrado, che non tutti i rispettivi Comandanti conoscono sempre a fondo le disposizioni vigenti sulle relative materie, specie in questo caso. A seguito di questo recente ricorso al T.A.R. (10.03.2011 201100450 N.00450/2011 REG.PROV.COLL. N. 02127/2010 REG.RIC. T.A.R. TOSCANA) dove in merito ad una contestazione di una sanzione disciplinare ad un collega che era in malattia per una patologia, si è riconosciuta causa di servizio, quindi esente dalla reperibilità nelle fasce orarie per consentire al medico competente di effettuare eventuale visita medica per accertare la patologia del dipendente, l’amministrazione è stata anche condannata al pagamento di euro 2000 di spese, oltre l’annullamento del rigetto del ricorso con l’annullamento della sanzione disciplinare del “rimprovero”. Subito dopo è stata diramata una circolare, diffusa non più di un mese fa dove si spiegava in modo dettagliato la questione delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia del militare e le eventuali esenzioni dall’essere reperibili o meno indicandone chiara casistica. In sostanza, ricapitolando, la visita fiscale non la può più fare il medico della ASL, come succedeva prima, a richiesta dell’Amministrazione, di cui ne veniva pagata la visita dai nostri servizi amministrativi, ma deve essere un medico militare sempre richiesto dal reparto dove appartiene il militare e nelle situazioni per le quali è necessario accertarne la patologia. Sì, infatti, la reperibilità non è perché si debba rimanere a casa in malattia, ma solo perché nelle fasce orarie 9-13 e 15-18 il medico debba trovare l’interessato a casa per accertarne la patologia del militare ed evitare di recarsi presso la sede indicata senza trovare l’interessato, premettendo che la visita non è preannunciata, altrimenti tutto ciò si ovvierebbe in altra maniera. Sono esenti dalla visita fiscale i militari che non hanno necessità che venga accertata la patologia, cioè coloro che sono in malattia per una patologia che è stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio, cioè l’amministrazione non ha necessità ad accertare perché già una struttura militare, l’ospedale militare a suo tempo, ne ha accertato l’esistenza. In teoria anche chi è in malattia per una patologia accertata già da ospedale militare e non ancora riconosciuta causa di servizio non dovrebbe essere soggetto alla reperibilità per la visita fiscale, ma in pratica la disposizione questa casistica non la esenta. Qui, in questo caso, il militare che non fosse trovato reperibile nelle fasce orarie prestabilite, non sarebbe passibile di alcuna contestazione in quanto già una struttura militare ha accertato la stessa patologia per la quale lui sarebbe in malattia. Intanto speriamo che non si verifichi più una cattiva interpretazione di questo tipo, perché poi chi ci rimette è il militare dipendente che subisce moralmente e professionalmente una condizione di disagio, oltre che trascorrere un periodo di tempo non breve con un condizionamento psicologico che si crea nell’ambito lavorativo. Sarebbe interessante mettere in condizione chi ha fatto questo tipo di contestazione con non adeguata professionalità sconoscendo le normative vigenti, nelle condizioni di non poter più ripetersi. La sanzione disciplinare, le fasi della valutazione e della sua contestazione, devono essere scevre da ogni aspetto interpersonale che possa intercorrere tra il militare e il suo superiore. Spesso la sanzione disciplinare è l’esercizio di quella posizione che si assume nel dover portare il militare subalterno a crearsi un condizionamento. Considerando che quando il Carabiniere commette situazioni che portano ad una incompatibiltà eventuale con il suo superiore, l’amministrazione si adopera per valutare la sua posizione d’impiego, beh… mi fermo qui. Ma comunque questo è un altro discorso. Degno di adeguati approfondimenti in materia.

15/06/2011

15. RICORSO NOTE CARATTERISTICHE

Colleghi della rappresentanza militare vi volevo segnalare una situazione che penso tocca un po’ tutti i Carabinieri. Dopo diversi anni di lavoro svolto senza demerito, mi sono trovato a firmare le note caratteristiche con giudizio finale abbassato da valutazione “eccellente” a valutazione “superiore alla media”. Io vorrei sapere che strumenti ho per poter far valere i miei diritti perché ritengo ingiusta questa valutazione perché dettata solo da un rapporto interpersonale fra me e il mio Comandante che si è reso difficile nell’ultimo anno. Incomprensioni che per me non dovrebbero pesare sulla mia valutazione professionale. Intanto vorrei sapere che procedure adottare, eventuale ricorso o altro?

Collega, purtroppo continuiamo a registrare un malcontento generale riguardo le note caratteristiche, che spesso vengono utilizzate come strumento di “condizionamento psicologico”. Spesso, per aiutare i colleghi, ci siamo attivati con un ricorso gerarchico ma, purtroppo, non viene quasi mai accolto in quanto la discrezionalità dei superiori gerarchici è talmente ampia che, anche in fase di accoglimento dello stesso, vengono riformulate con lo stesso giudizio o addirittura inferiore al precedente. L’alternativa al ricorso gerarchico è il ricorso al TAR, che da una parte potrebbe essere più incisivo perchè valuta l’illogicità, l’eccesso di potere e la violazione di Legge, ma dall’altra risulta costoso per le nostre tasche. Comunque sulla delicata tematica attenzioniamo sempre eventuali situazioni particolari, approfondendo la materia sotto l’aspetto professionale. In tal caso ci si rende disponibili anche a eventuali consultazioni per una consulenza sulla questione e sulla valutazione di adire ad un ricorso amministrativo.

01/06/2011

16. NUOVI MODELLI SUP/2. MODIFICHE

Colleghi del CoIR da questo mese sono venuto a conoscenza che i Modelli Sup/2 hanno avuto delle modifiche in relazione ad un riquadro aggiuntivo nel quale debbano essere riportate le ore di straordinario non corrisposte e da recuperare. Cosa è cambiato?

Caro collega, da questo mese con la nuova disposizione sulla compilazione dei modelli sup/2 – specchi riepilogativi delle competenze e spettanze del personale del reparto si ottiene un importantissimo risultato in materia di compenso di lavoro straordinario effettuato e retribuito e di quello effettuato e non retribuito. Da questo mese se alcune ore di lavoro prestato eccedente l’orario di servizio non sono state corrisposte a seguito di un taglio sul monte ore, cosa frequente, tali ore vengono annotate in una apposita colonna del modello riepilogativo e rimangono agli atti documentati e da percepire. In sostanza cosa cambia di molto importante rispetto al passato. Prima succedeva che, innanzitutto per effettuare il lavoro straordinario in una piccola Stazione, bisognava organizzarsi in funzione della disponibilità delle ore e del probabile eventuale taglio che a fine mese avveniva sistematicamente. Oggi, grazie a questo documentato conteggio agli atti si può benissimo effettuare tutte le ore di straordinario che si ritiene opportuno fare in relazione a quelle che possono essere le documentate esigenze del reparto e a fine mese ciò che non viene corrisposto verrà inserito in questo “report” mensile a fare da cumulo ore disponibili per essere recuperate, non appena il Carabiniere vorrà fruire di un recupero compensativo compatibilmente con una programmazione dei riposi settimanali del personale e delle eventuali esigenze di servizio documentabili del reparto. In alternativa queste ore potranno poi a fine anno costituire il monte ore “documentato” delle ore di straordinario dell’anno precedente per cui fruirne il relativo pagamento. Oltre alla trasparenza della gestione delle ore di lavoro straordinario che sono sempre oggetto di divergenze tra il personale nell’interpretazione della gestione delle stesse nell’ambito dei reparti, ritengo sia importantissimo, invece, la possibilità di non vedere più un “limite” reale o virtuale, che il Carabiniere si poneva sull’espletamento delle ore eccedenti regolare servizio delle 6 ore giornaliere nell’arco delle 36 ore settimanali. Tutto ciò influirà positivamente nel rapporto lavorativo tra il Carabiniere con il proprio Comandante nella relativa disponibilità all’eventuale nei servizi per l’effettuazione di ore eccedenti il normale di servizio giornaliero.

31/05/2011