LETTO, RILETTO, ANALIZZATO E CONFRONTATO CON I DATI CONCRETI E CON PERERI DEI TECNICI DEL COMANDO GENERALE, SI PUO' FARE UNA RIFLESSIONE PIU' SERENA, MA CON L'INSERIMENTO DI QUALCHE RITOCCHINO SI POTREBBE SALVARE MOLTO DI PIU' DEL SALVABILE. SI LAVORA SENZA TREGUA AD UNA PROPOSTA INTEGRATIVA.
E' necessario schiarire il porovvedimento zoommando sui punti salienti d'interesse per il personale dell'Arma dei Carabinieri. Ad oggi, sino al 31 dicembre 2012 il personale dell'Arma và in pensione cosi': - pensione di VECCHIAIA, collocandosi in congedo d'ufficio al raggiungimento di limiti di età che vanno dai 60 per il personale e a 65 per i gradi di vertice. - pensione di ANZIANITA', ( dal 1' gennaio 2013 pensione ANTICIPATA) che si matura con 38 anni di contributi, al 31 dicembre 2011, e 53 anni di età, mentre, per tutti, 35 anni di contributi e 57 anni di età. In alternativa 40 anni di servizio utili, 35 effettivi e 5 di supervalutazione . Al trattamento di quiescenza si applica la c.d. "finestra mobile", allorchè i requisiti per l'accesso alla pensione descritti non siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2010.
Entrano i NUOVI requisiti con il documento Fornero varato in Consiglio dei Ministri il 26 ottobre 2012 che è in itinere per l'applicazione. Per tutto il Comparto Difesa e Sicurezza non si modificano gli istituti della pensione privilegiata, rimangono invariati i 5 anni di supervalutazione, invariata l'ausiliaria, elementi che caratterizzavano in una prima fase gli interventi peggiorativi di modifica della bozza del regolamento, ad oggi rientrati definitivamente. Viene introdotta la PENSIONE DI VECCHIAIA, tenendola distinta dal "limite ordinamentale", ovvero quello ora previsto, in relazione al grado/qualifica, dalle singole Amministrazioni come limite obbligatorio di accesso alla pensione. Nella nuova ipotesi il dipendente viene collocato in pensione se, raggiunto il limite di età ordinamentale - esempio 60 anni per un maresciallo dell'Arma- ha maturato i contributi previsti dalla previgente normativa. In caso contrario, il dipendente viene mantenuto in servizio fino al limite di vecchiaia ( 61 anni e tre mesi fino al 2015, 61 anni e 8 mesi fino al 2017 e 62 anni dal 2018, nel caso in esempio ) e collocato in congedo con i contributi maturati. Tale istituto sarà poco utilizzato per le Forze Armate, in considerazione della giovane età media di arruolamento. Viene poi rimodulato l'istituto della pensione di anzianità, definita " PENSIONE ANTICIPATA". Vi puo' ricorrere il dipendente che, dal 1' gennaio 2013, ha maturato 42 anni e tre mesi di contribuzione, chiede di andare in pensione prima dei 58 ( poi 59 ) anni si vedrà applicata una penalizzazione di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo ( 2 dopo i primi due anni ). Il regolamento consente, altresi, l'accesso progressivo alla pensione anticipata a chi ha 58 anni e tre mesi e 37 anni di contributi per il triennio 2013-2015, 58 anni e tre mesi e 39 anni di contributi fino al 2017 e, infine, 59 anni e 40 di contributi fino al 2020. I requisiti contributivi comprendono la supervalutazione. Il regolamento, inoltre, conferma l'applicazione dell' AUMENTO DELL'ASPETTATIVA DI VITA, già stabilito dalla legge per tutti i lavoratori ( art. 12, co. 12 bis e ter, del decreto legge n. 122/2010 ) . Il nuovo sistema, rispetto al precedente, introduce uno "scalone" di circa 5 anni tra i requisiti di età anagrafica previgenti e quelli futuri. La questione riguarda principalmente il personale delle classi 1960-1964, il quale, rispetto ai colleghi di poco piu' anziani rientranti nei limiti previgenti, registrerà un improvviso scarto di età in avanti per l'accesso alla pensione anticipata. Sono in corso iniziative volte ad "accompagnare" gradualmente, durante il periodo transitorio , fino al 2020, il personale interessato all'accesso alla pensione anticipata, rendendo meno brusco l'impatto della nuova disciplina, mediante la riduzione dello "scalone".