RISERVATA PERSONALE ? IL CO.CE.R. CARABINIERI DICE BASTA ALLE INTERPRETAZIONI PERSONALIZZATE E ALL'USO INAPPROPRIATO DELLA FORMA ESORTATIVA. CHIESTO INTERVENTO URGENTE DEL COMANDANTE GENERALE PER LA FUNZIONALITA'.

Con delibera numero 203 al verbale 29 della riunione del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare dell'Arma dei Carabinieri del 23 luglio 2013, il Co.Ce.R. batte sulla riservata personale e sull'uso inappropriato della forma esortativa che incide negativamente nei rapporti dei carabinieri nella scala gerarchica e sulla motivazione e funzionalità del servizio istituzionale. Il CoCeR chiede un intervento chiaro al Comandante Generale.

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei Craabinieri, sviluppando diversi elaborati pervenuti nel tempo dai rispettivi Consigli di Base, ha voluto esprimere il malcontento che si crea tra il personale rappresentato in relazione alla interpretazione personalizzata e all'uso inappropriato della forma esortativa della "riservata personale". La delibera evidenzia che nell'ambito di tutto il territorio Nazionale taluni superiori ( Ufficiali comandanti di reparti ai vari livelli), nel richiamare i proprio dipendenti, anche per lievi mancanze, ricorrono in maniera frequente e indiscriminato alla cd "Riservata Personale". Tale consolidata prassi, giustificata in virtù di una semplice opera di sensibilizzazione e ammaestramento del personale "fine a se stessa", in realtà, nel tempo, si rivela vera e propria sanzione disciplinare, laddove si tenga conto delle influenze prodotte in sede di valutazione caratteristica. Tale  normativa di riferimento, tuttora vigente, non contempla tale forma di sanzione disciplinare  (artt. 1358 e 1359 del C.O.M.). La "riservata personale", così come formulata, non offre alcuna forma di garanzia per il ricevente riguardo all'ipotetico diritto di difesa o alla predisposizione di memorie e/o controdeduzioni, tale da compromettere irrimediabilmente ogni sorta di tutela a garanzia della propria linea difensiva. E' oramai prassi consolidata che le "Riservate Personali" vengono formate con il solo ed unico scopo di precostituire prova, pretesto e motivo di successivo ridimensionamento "in peius" della valutazione caratteristica, nonché contestazioni disciplinari e addirittura trasferimenti. La circolare nr. 050003-5/C1-D-7-1/Pers-BAC di prot.Pers./BAC del Comando Generale Arma, con la quale, nel recepire vari pareri del Consiglio di Stato (III^ Sez.) tra cui quello del 26 febbraio 2002 (nr. 1975)ha stabilito che "la riservata personale":  - non costituisce sanzione disciplinare; - rappresenta una mera "esortazione per iscritto ad un più diligente e corretto assolvimento dei propri compiti"; - "rientra nell'ambito dell'esercizio del'azione di comando e governo del personale". Invece in concreto, al contrario di quanto disposto, le riservate personali  vengono invece puntualmente e indebitamente protocollate nel carteggio ordinario (1-7) e istruite come vere e proprie mancanze disciplinari. Vengono inviate, per conoscenza, al comandante dei militari destinatari, in palese violazione dell'art. 49 dell'Istruzione del carteggio. Vengono formalizzate al solo ed unico scopo di precostituire prova, pretesto e motivo di successivo ridimensionamento "in peius" della valutazione caratteristica. Sono vagliate alla pari delle sanzioni dettate dall'art. 1358 del COM, quando, paradossalmente il successivo art. 1359, nel disciplinare la sanzione del richiamo, stabilisce che esso altro non é che un ammonimento con cui sono punite lievi mancanze oppure omissioni causate da negligenza. Cio' non dando luogo ad alcuna trascrizione nella documentazione personale dell'interessato nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione ( comma prudentemente modificato dal legislatore nell'art. 4, comma 1), n.1, D.lgs 24 febbraio 2012, n.20 ). Il Co.Ce.R. ha precisato che già la problematica è stata sollevata con delibera nr. 170 datata 9/09/2003, problematica che interesso' il Signor Comandante Generale affinché emanasse chiare disposizioni  volte a chiarire la corretta interpretazione della norma che regola la comminazione della "Riservata Personali". Circolare che in data 12 novembre 2003 n. 503/170-2-1-1997 preciso' che la "riservata personale non costituisce sanzione disciplinare. Il Co.Ce.R. nel condividere tale assunto, ha ritenuto rche, allo stato, la "Riservata Personale" non ha più alcuna ragion d'essere, qualora si consideri che lo stesso Codice dell'Ordinamento Militare già disciplina una specifica sanzione disciplinare per  lievi mancanze e omissioni causate da negligenza (ex art 1359 COM) irrogata in forma orale e non scritta. Il Consiglio Centrale di Rappresentanza ritiene che il ricorso alla "Riservata Personale" é determinato sostanzialmente da una mancanza di conoscenza del proprio personale, eccessiva autorità, associate a forme di eccessivo orgoglio, vanità e mancanza di umiltà, che rende incapaci ogni forma di collaborazione e di comprendere i propri collaboratori. Inoltre sostiene che l'attuale uso indiscriminato e distorto di siffatta forma "sanzionatoria", talvolta, anzi spesso, determina più nocumento che benefici, nonché ripercussioni dannose nei rapporti tra superiore e inferiore, anche a lunga scadenza di tempo. Il dare luogo ad uso indiscriminato della "riservata personale" e non il semplice "richiamo" verbale, in genere, registra in tutti i reparti un'accresciuta tendenza alla conflittualità regolata anche dal ricorso al giudice giurisdizionale, tanto da rendere vano il concetto secondo cui "Il comando e l'obbedienza sono concetti impersonali dei diritti e dei doveri del grado di cui il superiore é insignito". Sempre più spesso risulta essere disattesa da alcuni superiori gerarchici la recente e condivisibile disposizione emanata dal Signor Comandante Generale dell'Arma, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli in data.22 aprile u.s. (nr. 1280/35-1-1987).... avente ad oggetto "CAPACITÀ DI ASCOLTO E SENSO DI SOLIDARIETÀ NEI RAPPORTI INTERPERSONALI E NELL' AZIONE DI COMANDO",  Invero ogni diversa interpretazione genererebbe un condizionamento del Comandante derivante dal suo stesso comportamento, limitandone, di fatto e la sua azione di comando ne risulterebbe, pertanto, fortemente compromessa da un progressivo decremento dell'ascendente che, di conseguenza, assottiglierebbe, fino ad estinguerla, l'autorità necessaria per esercitare lo stesso comando. In delibera il Co.Ce.R. ha chiesto formalmente che il Sig. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri  di ridisciplinare ex novo e prevedere l'abolizione del citato strumento ormai ritenuto atipico e obsoleto, onde delineare compiutamente univoche modalità di formulazione e scongiurare formati e formule personalistiche.